Cessione di azienda e diritti del lavoratore

di Anna Maria Di Palma
Cessione di azienda e diritti del lavoratore

In tema di trasferimento di azienda, la sorte dei rapporti di lavoro è uno degli aspetti più rilevanti. Il Codice civile prevede una specifica disciplina in tema di trasferimento dei lavoratori subordinati dell’azienda cedente a tutela dei diritti di questi.

L’art. 2112 c.c. garantisce  al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario  dell’azienda nella quale presta attività lavorativa prevedendo che i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all’azienda o al ramo d’azienda passino automaticamente dal cedente  al cessionario senza necessità del consenso del singolo lavoratore che conserva la mansione, la qualifica ed il livello retributivo.

La norma prevede inoltre una tutela rafforzata dei crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento dell’azienda e stabilisce che cedente e cessionario sono responsabili in solido verso il lavoratore .

Il lavoratore trasferito al cessionario conserva tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro e il cessionario è tenuto ad applicare gli stessi trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL vigenti alla data della cessione.

Il trasferimento d’azienda non è considerato di per sé giustificato motivo di licenziamento; la cessione non può costituire un espediente per ridurre il personale dipendente in organico dell’azienda.

Rientrano nell’ambito del trasferimento di azienda anche  l’affitto e l’usufrutto di un ramo di azienda,fenomeni successori, fusioni, scissioni, cambi di appalto. La nozione di trasferimento di azienda include ogni operazione che comporti il mutamento, anche parziale, della titolarità di un’attività economica organizzata. È escluso dall’ambito applicativo della norma in esame  il passaggio di controllo di una società di capitali mediante trasferimento del pacchetto azionario o delle quote, in quanto esso non incide sulla soggettività giuridica dell’azienda.

Non trova inoltre applicazione l’art. 2112 cod. civ. Ove il trasferimento d’azienda sia disposto da imprese in crisi oppure qualora penda una procedura concorsuale se sia raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione. In caso di violazione delle disposizioni sulla cessione di azienda, il lavoratore può agire per la tutela dei propri diritti impugnando l’atto con cui gli è stato imposto il passaggio alle dipendenze del cessionario.

In conclusione, il trasferimento d’azienda è un’operazione complessa che coinvolge non solo aspetti economici e organizzativi, ma anche – e soprattutto – i diritti delle persone che vi lavorano. L’articolo 2112 del Codice civile rappresenta uno strumento fondamentale di tutela per garantire che, anche in caso di cambiamento nella gestione dell’impresa, i lavoratori non vengano penalizzati.

Conoscere questa normativa è importante per sapere cosa aspettarsi e come comportarsi se ci si trova coinvolti in una cessione aziendale. In caso di dubbi o situazioni poco chiare, è sempre consigliabile rivolgersi a un rappresentante sindacale o a un esperto legale, per difendere al meglio i propri diritti.

 

 

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